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20 Aprile 2018by sitodesign

Il 5 aprile 2018 è entrato in vigore il Decreto (D.Lgs n° 145 del 15/09/2017) relativo all’obbligo di indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, la sede dello stabilimento di confezionamento.

Tale obbligo riguarda solamente i prodotti alimentari realizzati in Italia e destinati al mercato italiano; in particolare l’obbligo interessa gli alimenti trasformati preimballati destinati al consumatore finale e l’indicazione può essere riportata  sull’etichetta o sul preimballaggio.

Vi sono delle esenzioni e riguardano alcune tipologie di prodotti come, ad esempio, vino, vino liquoroso, vino spumante.

Essendo ormai superato il periodo transitorio in cui era consentito lo smaltimento delle etichette già stampate senza l’informazione necessaria, allo stato attuale tali etichette sono considerate irregolari; l’omessa indicazione della sede dello stabilimento comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.

Per ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti: tel. 0734.628987 fax 0734 628944    microbiologia@chemicontrol.it


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