Novità introdotte dal D.Lgs 116/2020 relative ai rifiuti
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 116/2020, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina sui rifiuti.
Si riportano di seguito le novità ritenute di maggiore interesse per le imprese.
Registro di carico e scarico
Fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del suddetto decreto, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
L’obbligo di conservazione dei registri di carico e scarico viene ridotto da cinque a tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
Trasporto dei rifiuti e formulario
La quarta copia del formulario può essere trasmessa al produttore tramite PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.
L’obbligo di conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti viene ridotto da cinque a tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
Per il trasporto di rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili, si chiarisce che gli stessi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) in cui devono essere indicate tutte le informazioni necessarie all’identificazione del materiale.