L’art 75 del DLgs 81/08 ci dice che:
“I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi di riorganizzazione dal lavoro.”
Inoltre devono essere adeguati, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e devono poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità (art. 76 DLgs 81/08).
Il Datore di Lavoro, dopo aver effettuato un’attenta valutazione dei rischi sceglie i DPI necessari ed adeguati ai rischi lavorativi (art.77 Dlgs 81/08) e li consegna ai lavoratori.
Cosa devono farne?
Devono averne cura, non apportare modifiche, devono essere formati e addestrati all’utilizzo, segnalare qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato, seguire le procedure aziendali di riconsegna dei DPI.
Riguardo i dispositivi che ora dobbiamo utilizzare in fase di emergenza Covid-19 pubblichiamo uno schema semplificato per comprendere le differenze tra i possibili dispositivi in commercio e per scegliere quello giusto.
Questo è il momento per focalizzare la nostra attenzione su tutto questo, cerchiamo però di non dimenticarcene anche quando questa emergenza sarà finita.