Il nuovo Decreto Legge 244/2016 come modificato dalla legge di conversione contiene proroghe per l’abilitazione all’uso delle macchine agricole e per i termini di adeguamento antincendio per strutture ricettive e scolastiche.
Abilitazione all’uso delle macchine agricole delle macchine agricole
Con il comma 2-ter è stata di nuovo ulteriormente prorogata, come era avvenuto con il “decreto del fare”, l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, che è ora differita al 31 dicembre 2017. E si indica che i corsi di aggiornamento devono essere effettuati entro dodici mesi da tale data (entro il 31 dicembre 2018).
Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244
Art. 3 – Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
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2-ter. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche’ le modalita’ per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita’ della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e’ differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012.
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Strutture scolastiche – adeguamento antincendio
Una modifica del milleproroghe riguarda l’adeguamento della normativa antincendio nelle scuole: con la proroga l’adeguamento della normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola è possibile entro il 31 dicembre 2017 (e non più entro il 31 dicembre 2016).
Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244
Art. 4 – Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
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1. All’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e’ stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1;
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Asili nido e strutture ricettive – – adeguamento antincendio
A questa proroga si è aggiunta la proroga in materia antincendio relativa agli asili nido (comma 2-bis, articolo 4 del testo coordinato) e per le strutture ricettive alberghiere aventi oltre venticinque posti letto ed esistenti alla data dell’11 maggio 1994 (comma 11-sexies, articolo 5 del testo coordinato).
Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244
Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno
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11-sexies. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.
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